Art. 8 – Conflitto di interessi

Art. 8 – Conflitto di interessi

1. Il personale docente o ricercatore che svolge attività per la società spin off non può svolgere, anche indirettamente o a titolo occasionale o per interposta persona, attività in concorrenza con quella dell’Ateneo.
2. Nei casi di cui al comma precedente, la società spin off e il personale universitario che svolge attività in essa, sono tenuti a comunicare senza ritardo al Rettore eventuali situazioni di conflitto d’interesse effettivo o potenziale.
3. Ai fini dell’istruttoria e della risoluzione del conflitto può essere richiesto il parere della Commissione.

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