Art. 10 – Disposizioni in tema di proprietà intellettuale
Art. 10 – Disposizioni in tema di proprietà intellettuale1. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca conseguiti dallo Spin-off successivamente alla sua costituzione appartengono allo Spin-off medesimo, che ne garantisce l’uso gratuito in favore dell’Ateneo per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con divieto di sub-licenza a terzi.
2. Qualora i sopraccitati risultati siano ascrivibili, in tutto o in parte, al personale dell’Università si presumono conseguiti nell’ambito del rapporto di lavoro con l’Università, e trovano quindi applicazione la disciplina di cui all’art. 65, comma 5, del D. Lgs. n. 30/2005, le normative vigenti e i regolamenti di Ateneo in materia di proprietà intellettuale.
3. Nel caso di cui l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporti una co-titolarità dei diritti di proprietà intellettuale tra lo Spin Off e l’Università, l’Università concederà allo Spin Off i relativi diritti patrimoniali sulla base di appositi contratti di cessione o di licenza a fonte dei quali lo Spin off sarà tenuto a sostenere integralmente i costi di deposito e mantenimento dei relativi titoli.
4. La previsione di cui al comma 3 non opera nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione, ritenga che sussistano motivi ostativi.