Art. 12 – Utilizzo dei segni distintivi dell’Ateneo

Art. 12 – Utilizzo dei segni distintivi dell’Ateneo

1. Alla società spin off è fatto obbligo l’utilizzo del sigillo dell’Ateneo unitamente alle diciture “Università degli Studi di Trieste” e “Spin off dell’Università degli Studi di Trieste” in virtù di apposito contratto di licenza gratuito di durata pari a cinque anni, rinnovabile.
2. Il contratto di cui al comma 1, impegna la società spin off a tenere indenne l’Università da eventuali responsabilità derivanti dall’utilizzo di tali segni distintivi e determina le condizioni di revoca anticipata dell’autorizzazione all’utilizzo dello stesso.
3. L’utilizzo diretto dei segni distintivi nella commercializzazione di prodotti e servizi dello spin off dovrà invece essere negoziato separatamente, valutando caso per caso. In assenza di tale negoziazione, è fatto espresso divieto di avvalersi dei segni distintivi dell’Università per la commercializzazione diretta dei prodotti e/o servizi della Società.

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