Art. 4 - Durata dell’accreditamento

Art. 4 - Durata dell’accreditamento

L’accreditamento ha validità triennale. Le domande di accreditamento potranno essere presentate all’Ateneo entro il mese di settembre di ciascun anno e avranno effetto dall’annualità successiva. Le autorizzazioni alle prestazioni dei servizi hanno una durata annuale e sono rinnovate, a seguito di sorteggio pubblico, entro il mese di gennaio di ciascun anno.

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