Art. 8 - Operatori autorizzati e tesserino di riconoscimento
Art. 8 - Operatori autorizzati e tesserino di riconoscimentoL’accesso ai locali universitari, in occasione degli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari, è consentito all’operatore accreditato e autorizzato, oppure a persona designata dal singolo studente, secondo quanto previsto al successivo art. 9.
Prima dell’accesso ai locali universitari per l’esecuzione dei servizi e all’uscita dagli stessi, l’operatore è obbligato a presentarsi presso il competente Dipartimento, per la firma dell’apposito registro e il contestuale ritiro o la restituzione del tesserino di riconoscimento.
L’operatore autorizzato dovrà indossare il suddetto tesserino di riconoscimento durante la permanenza nei locali universitari. La restituzione del tesserino dovrà obbligatoriamente avvenire al termine dello svolgimento del servizio; l’eventuale inosservanza di tale obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 11.
Nei confronti dell’operatore che mancasse di porre in evidenza il cartellino di riconoscimento o non apponesse la firma del registro prima dell’inizio della propria attività potrà essere applicato uno dei provvedimenti di cui al successivo art. 11.