Art. 10 - Disposizioni per lo svolgimento del servizio

Art. 10 - Disposizioni per lo svolgimento del servizio

Il servizio fotografico/audiovisivo deve essere svolto nel rispetto dei principi di ordine pubblico e della normativa vigente, anche in materia di tutela della riservatezza dell'immagine; è fatto divieto di ritrarre il laureando o qualsiasi altra persona senza il suo preventivo consenso.

Gli operatori sono tenuti a osservare le disposizioni contenute in questo Regolamento e a tenere un comportamento tale da non recare turbativa al regolare svolgimento degli esami finali e nel massimo rispetto degli altri soggetti autorizzati e di tutti i presenti; gli stessi devono, altresì, attenersi alle indicazioni date dai singoli Dipartimenti o, di volta in volta, impartite dal Presidente della sessione d’esame.
Lo svolgimento del servizio fotografico/audiovisivo deve essere realizzato secondo le indicazioni che saranno impartite dal Dipartimento di riferimento.
Gli operatori accreditati sono obbligati a eseguire il servizio a regola d’arte, possono svolgere il servizio esclusivamente nei limiti degli accordi pattuiti con l’interessato, essendo vietata qualsiasi azione intesa a forzare la volontà dello studente. I patti che intercorreranno tra ciascun operatore e i propri clienti, nel rispetto delle norme di questo Regolamento, sono liberi.
L’Amministrazione universitaria non potrà essere ritenuta responsabile, ad alcun titolo, degli effetti dei patti stessi.
Gli operatori accreditati dovranno applicare, per tutto il periodo di durata dell'accreditamento, prezzi conformi a quelli indicati nel listino dei prezzi annualmente notificato e reso pubblico dall’Ateneo. Prima della consegna del prodotto fotografico/audiovisivo, non potrà essere richiesto allo studente il pagamento di alcun acconto sull’importo complessivo del servizio effettuato. Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente al momento della consegna del servizio fotografico/audiovisivo, previo rilascio di regolare fattura o ricevuta fiscale.
L’operatore accreditato può interpellare gli studenti al fine dell’ingaggio solo preliminarmente alla presentazione del modulo di scelta dell’operatore. In tale ambito è escluso qualsiasi atteggiamento di insistenza o di contrattazione, nonché qualsiasi altra azione arrecante disturbo o intesa a forzare la volontà dello studente.
Gli operatori non possono ritrarre altre persone, senza preventivo consenso delle stesse in quanto l’azione configurerebbe una violazione delle norme sulla riservatezza dell’immagine. Qualora ciò avvenisse, all’operatore responsabile dell’azione verrà interdetta ogni possibilità di ulteriore attività presso l’Ateneo, fatta salva ogni azione di rivalsa da parte dei singoli e/o dell’Università stessa.
Per motivi di sicurezza, anche con riferimento alla dichiarazione sui rischi, di cui all’ art. 6, di responsabilità civile, nonché di contenimento delle spese, è consentito solo l’esperimento di servizi fotografici o riprese audio video che non necessitino di attrezzature complesse e che non comportino l’assorbimento di energia elettrica dalla rete dell’Ateneo.
Il Presidente della Commissione d’esame ha comunque il potere di vietare la continuazione del servizio, qualora ritenga che l’attività dell’operatore sia di pregiudizio allo svolgimento degli esami.
Gli operatori sono obbligati a risarcire qualsiasi danno possano provocare a persone, animali e cose che si trovino nei locali dell’Università.
Gli operatori accreditati devono essere in possesso di una polizza RCT come indicato all’art. 5. L’impresa alle cui dipendenze lavora l’operatore accreditato è solidalmente responsabile con quest’ultimo per l’inosservanza degli obblighi descritti in questo Regolamento, nonché per qualsiasi danno provocato a persone, animali o cose presenti negli edifici universitari.
Gli operatori accreditati allo svolgimento del servizio sono obbligati a sostituire gli incaricati dell’esecuzione del servizio qualora l’Ateneo motivi la loro inidoneità.
Gli operatori accreditati sono obbligati a tenere un comportamento corretto e riguardoso, sia nei confronti del pubblico che dei dipendenti dell’Università, nonché a rispettare le eventuali direttive impartite dal Presidente della Commissione.
Il Presidente della Commissione ha il compito di vigilare, utilizzando a tal fine il personale addetto, sul corretto accesso dei soggetti autorizzati ai locali ove si svolgono le sedute degli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari, nonché sul rispetto delle modalità di svolgimento del servizio contenute nel presente Regolamento.
È vietato agli operatori accreditati:
a) cedere l’autorizzazione in oggetto e/o consentire l’espletamento del servizio a persona non autorizzata;
b) cedere a terzi, anche solo parzialmente, i prodotti del servizio stesso.
L’eventuale inosservanza delle predette prescrizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 11.

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