Art. 12 - Misure di informazione
Art. 12 - Misure di informazioneI Dipartimenti forniscono agli studenti l’informativa concernente le condizioni e le modalità di svolgimento dei servizi video/ fotografici disposte dal presente Regolamento.
Tale informativa deve evidenziare, in particolare, la piena libertà dello studente di usufruire dei servizi mediante operatori accreditati, e l’assenza di garanzia, da parte dell’Ateneo, in ordine all’affidabilità professionale o all’operato degli operatori inclusi negli elenchi.