Titolo 1 - Funzioni e struttura
Titolo 1 - Funzioni e struttura adminArt. 1 - Oggetto
Art. 1 - Oggetto1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio degli Studenti, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, di seguito chiamata Università.
Art. 2 - Funzioni
Art. 2 - Funzioni1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, Statuto, il Consiglio degli Studenti ha funzioni di tipo consultivo e propositivo nei confronti degli altri organi e strutture dell’Università degli Studi di Trieste. Esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:
a. regolamento degli studenti;
b. regolamenti didattici di Ateneo;
c. organizzazione dei servizi di supporto allo studio e alla didattica;
d. misure attuative della mobilità internazionale;
e. organizzazione delle attività di orientamento e tutorato;
f. misure attuative del diritto allo studio;
g. tasse e contributi a carico del corpo studentesco;
h. promozione e gestione dei rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei;
i. misure di integrazione con altri Atenei;
j. utilizzazione delle risorse destinate alle attività autogestite dalle componenti del corpo studentesco;
k. codice etico
2. Esercita altresì ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Nelle stesse materie, il Consiglio può formulare proposte e sottoporle agli organi ed uffici competenti.
4. Il Consiglio, inoltre, promuove l’attività delle rappresentanze studentesche nei consigli di corso di studio, commissioni paritetiche per la didattica, consigli di dipartimento e dei gruppi e associazioni studentesche, nei tempi e modi ritenuti idonei.
Art. 3 - Pareri obbligatori del Consiglio degli Studenti
Art. 3 - Pareri obbligatori del Consiglio degli Studenti1. Il Consiglio degli Studenti esprime propri pareri, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto, entro venti giorni dal ricevimento delle pratiche da parte dell’amministrazione.
2. L’Ufficio di Presidenza individua la commissione competente per materia alla trattazione della pratica e ne dispone l’assegnazione. La commissione elabora una bozza di parere da portare in votazione all’assemblea.
3. In caso non vi sia unanimità fra componenti della commissione è possibile la presentazione all’assemblea di una bozza di parere accompagnata da una relazione di maggioranza e da una relazione di minoranza.
4. I pareri richiesti si considerano acquisiti se non espressi dal Consiglio degli Studenti entro il termine di cui al comma 1.
Art. 4 - Autonomia dei componenti del Consiglio degli Studenti
Art. 4 - Autonomia dei componenti del Consiglio degli Studenti1. Ogni consigliera/e è libera/o e indipendente nell’esercizio delle sue funzioni
Art. 5 - Composizione del Consiglio degli Studenti
Art. 5 - Composizione del Consiglio degli Studenti1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 4, Statuto, il Consiglio degli Studenti è composto dalle rappresentanze studentesche:
- nel Senato Accademico;
- nel Consiglio di Amministrazione;
- nel Comitato degli Studenti presso l’ARDIS;
- nel Comitato per lo Sport Universitario:
- nei Consigli di Dipartimento nella misura di un quarto delle rappresentanze studentesche elette in ciascun Consiglio, con arrotondamento per eccesso.
2. Qualora non ne siano già componenti, hanno diritto a partecipare alle sedute del Consiglio degli Studenti, a titolo consultivo e senza diritto di voto, le rappresentanze studentesche:
- nel Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
- nel Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo;
- nel Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- nel Presidio per l’Assicurazione della Qualità;
- elette in qualità di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- elette per l’alleanza Transform for Europe (T4EU);
- elette nel Teaching and Learning Center (TLC) d’Ateneo.
Art. 6 - Organi interni
Art. 6 - Organi interni1. Per l’organizzazione dei propri lavori, il Consiglio degli Studenti si dota delle seguenti articolazioni:
- ufficio di presidenza;
- gruppi consiliari;
- conferenza dei capigruppo;
- commissioni permanenti;
- commissioni temporanee.