Art. 9 - Attribuzioni della vicepresidenza

Art. 9 - Attribuzioni della vicepresidenza

1. I/Le due vicepresidenti coadiuvano il/la Presidente nello svolgimento delle sue funzioni ed esercitano le funzioni del/la Presidente in caso di sua assenza o impedimento o cessazione anticipata. Le funzioni sono esercitate dal/la vicepresidente anziano/a; nel caso di assenza o impedimento o cessazione anticipata anche del/la vicepresidente anziano/a, le funzioni del/la Presidente sono esercitate dal/la secondo/a vicepresidente.
2. È vicepresidente anziano/a l’eletto/a alla carica di vicepresidente che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. A parità di voti, è vicepresidente anziano/a il/la vicepresidente con maggiore anzianità accademica misurata in anni, non essendo computati gli anni fuori corso.

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