Art. 10 - Attribuzioni della segreteria

Art. 10 - Attribuzioni della segreteria

1. I segretari del Consiglio degli Studenti redigono e sottoscrivono, assieme al Presidente, i verbali delle adunanze dell’organo.
2. In apertura di ciascuna adunanza, l’ufficio di presidenza affida tale funzione a uno dei due segretari.
3. In caso di assenza di entrambi, in apertura di adunanza l’assemblea affida le funzioni di segretario a uno dei consiglieri presenti.

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