Art. 11 - Consiglieri questori
Art. 11 - Consiglieri questori1. Durante le sedute del Consiglio, l’ufficio di presidenza, qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi dell’ausilio di consiglieri questori, nel numero massimo di cinque, eletti a scrutinio palese dall’assemblea a seguito dalla richiesta dell’ufficio di presidenza.
2. I consiglieri questori durano nella loro funzione dal momento della loro elezione fino al termine della seduta.
3. I consiglieri questori coadiuvano l’ufficio di presidenza per la gestione organizzativa e materiale delle sedute, per il computo delle presenze e dei voti espressi nelle votazioni e per il mantenimento dell’ordine in aula.
4. I consiglieri questori non fanno parte dell’ufficio di presidenza.