Art. 12 - Elezione del Presidente

Art. 12 - Elezione del Presidente

1. Ogni consigliere che intende candidarsi alla carica di Presidente può esporre all’assemblea il proprio programma durante un breve dibattito. Al termine, l’assemblea costituisce il seggio elettorale mediante l’elezione tra i consiglieri di tre scrutatori. Il presidente dell’adunanza effettua la chiamata nominale dei presenti per la votazione del Presidente, che avviene tramite schede e a scrutinio segreto.
2. E’ eletto Presidente del Consiglio degli Studenti il consigliere che ottiene in prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.
3. In caso di mancata elezione in prima votazione, si procede, dopo un intervallo di almeno tre giorni lavorativi, al ballottaggio tra i due consiglieri che, nella prima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti.
4. L’assemblea, su proposta di qualsiasi consigliere, all’unanimità può ridurre l’intervallo tra la prima votazione e il ballottaggio fino a un minimo di due ore.
5. La votazione di ballottaggio si svolge con le medesime modalità della prima votazione.
6. Nella votazione di ballottaggio è eletto Presidente il consigliere che ottiene il maggior numero di voti.
7. A parità di voti prevale il consigliere con maggiore anzianità accademica misurata in anni, non essendo computati gli anni fuori corso.
8. A parità di anzianità accademica, prevale il consigliere con la minore anzianità anagrafica.
9. Il Presidente resta in carica per un biennio accademico e decade simultaneamente al Consiglio.

10. In caso di anticipata cessazione del Presidente, il vicepresidente convoca il Consiglio per effettuare la votazione del nuovo Presidente nella prima data utile.

11. Nel caso in cui la anticipata cessazione del Presidente sia prevedibile, ad esempio in caso di laurea o dimissioni volontarie, è facoltà del Presidente uscente convocare il Consiglio per l’elezione del nuovo Presidente nell’ultima riunione del suo mandato.

admin