Art. 15 - Rimozione dall'incarico

Art. 15 - Rimozione dall'incarico

1. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei componenti la rimozione di qualsiasi membro dell’ufficio di presidenza, dietro richiesta motivata e firmata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.
2. A seguito della presentazione di tale richiesta, il Presidente è tenuto a inserire la votazione di tale richiesta nell’ordine del giorno della prima seduta utile.
3. La votazione di rimozione avviene a scrutinio segreto.

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