Art. 16 - Gruppi consiliari

Art. 16 - Gruppi consiliari

1. Nella seduta di insediamento vengono costituiti i gruppi consiliari.
2. Ogni consigliere può depositare, anche in un secondo momento, presso l’ufficio di presidenza o l’ufficio dell’Amministrazione incaricato della segreteria del Consiglio degli Studenti, la richiesta di istituzione di un gruppo consiliare.
3. Ogni consigliere deve far pervenire all’ufficio di presidenza o all’ufficio competente dell’Amministrazione la propria adesione ad un gruppo consiliare.
4. In mancanza di tale adesione, il consigliere è inserito nel gruppo misto.
5. Un gruppo consiliare è costituito quando ottiene l’adesione di almeno cinque consiglieri, fatta eccezione per il gruppo misto e per il gruppo consiliare dell’ufficio di presidenza.
6. Ogni gruppo consiliare designa al proprio interno un capogruppo ed un vicecapogruppo con funzioni di coordinamento.
7. L’ufficio di presidenza costituisce un gruppo consiliare a se stante, di cui il Presidente funge da capogruppo.

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