Art. 18 - Seduta di insediamento
Art. 18 - Seduta di insediamento1. Nella seduta di insediamento e nel suo eventuale aggiornamento sono costituiti i gruppi consiliari e sono eletti il Presidente, i vicepresidenti e i segretari.
2. La seduta è convocata e presieduta dal consigliere anziano.
3. E’ consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nelle elezioni delle rappresentanze studentesche del Senato Accademico, ossia il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. I processi verbali delle operazioni di voto effettuate durante tali sedute sono depositati presso l’Amministrazione universitaria.