Art. 18 - Seduta di insediamento
Art. 18 - Seduta di insediamento1. Nella seduta di insediamento e nel suo eventuale aggiornamento sono costituiti i gruppi consiliari e si elegge la Presidenza, la vicepresidenza e la segreteria.
2. La seduta è convocata e presieduta dal/la consigliere/a anziano/a.
3. È consigliere/a anziano/a il/la consigliere/a che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nelle elezioni delle rappresentanze studentesche del Senato Accademico, ossia il/la consigliere/a che ha ottenuto il maggior numero di preferenze della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. I processi verbali delle operazioni di voto effettuate durante tali sedute sono depositati presso l’Amministrazione universitaria.