Art. 19 - Convocazione del Consiglio degli Studenti

Art. 19 - Convocazione del Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è convocato dal Presidente, in via ordinaria, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo mediante un avviso contenente la data, l’ora e il luogo della seduta, l’ordine del giorno.
2. La convocazione alle sedute, con il relativo ordine del giorno, è inoltrata dall’ufficio amministrativo di segreteria del Consiglio degli Studenti esclusivamente via posta elettronica, con apposito messaggio spedito dalla casella dell’ufficio o del Presidente all’indirizzo e-mail dei componenti del Consiglio degli Studenti. La relativa nota, a firma del Presidente, è protocollata e archiviata ed è trasmessa in forma di allegato al messaggio di posta elettronica.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente in via straordinaria con almeno due giorni di anticipo, anche non lavorativi, con le stesse modalità.
4. Il Consiglio degli Studenti si riunisce di norma ogni due mesi.
5. Il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni lavorativi su richiesta:

● di almeno un terzo dei consiglieri, comprendente l’indicazione dell’aula per la seduta e dei punti all’ordine del giorno;
● del Rettore.
6. Contestualmente all’invio delle convocazioni ai consiglieri, il Presidente rende pubblico il calendario delle sedute e l’ordine del giorno mediante l’affissione dei relativi avvisi nella bacheca elettronica del Consiglio degli Studenti o mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo o, se del caso, con comunicati da divulgare per mezzo degli organi di informazione o con qualunque altro mezzo ritenuto opportuno.

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