Art. 23 - Validità delle sedute

Art. 23 - Validità delle sedute

1. Le adunanze del Consiglio degli Studenti sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. I partecipanti alle sedute firmano la presenza, certificando la propria identità.
2. Le giustificazioni devono pervenire entro l’ora di convocazione della seduta anche tramite i capigruppo.
3. Il Presidente dichiara aperta la seduta dopo l’accertamento del numero legale mediante appello nominale.
4. La verifica del numero legale può essere richiesta in qualsiasi momento dell’adunanza da qualunque consigliere.
5. Se manca il numero legale, la seduta è tolta. Il Presidente provvede, per gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, non conclusi o non del tutto trattati, a inserirli nell’ordine del giorno della seduta successiva.
6. Per ogni punto iscritto all’ordine del giorno, il segretario, incaricato ai sensi dell’articolo 10, provvede alla redazione, in forma sintetica, di un verbale che riassume l’oggetto della trattazione, l’andamento e l’esito della discussione e delle votazioni.
7. Il verbale, sottoscritto dal segretario e dal Presidente, se non approvato seduta stante, è approvato come primo punto all’ordine del giorno della prima seduta utile.
8. I consiglieri non possono farsi sostituire per le riunioni del Consiglio e delle sue commissioni.

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