Art. 24 - Votazioni e deliberazioni

Art. 24 - Votazioni e deliberazioni

1. Le votazioni si svolgono, di norma, a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale dei consiglieri.
2. Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto, tramite schede cartacee, mediante appello nominale.
3. Ove non diversamente previsto, il numero di voti esprimibili nella nomina di persone è compreso entro i due terzi degli eligendi, se questi sono più di uno.
4. Le deliberazioni, consiliari o di commissione, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinate materie non sia diversamente disposto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

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