Art. 29 - Funzionamento delle commissioni
Art. 29 - Funzionamento delle commissioni1. Le commissioni sono convocate dal presidente o su richiesta di almeno un terzo dei commissari, che propongono l’ordine del giorno, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, mediante avviso via e-mail ai commissari.
2. Ogni commissario può chiedere l’inserimento di punti all’ordine del giorno della commissione, presentare mozioni e documenti in qualsiasi momento.
3. La commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti il calendario dei propri lavori e i propri tempi di lavoro.
4. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio degli Studenti non esprime commissari; tuttavia, può inserire punti all’ordine del giorno della commissione, convocare la commissione e prendere parte ai lavori.
5. Qualsiasi consigliere non componente della commissione può chiedere alla commissione di inserire un argomento nel suo ordine del giorno.
6. Il numero di commissari in ogni commissione e il numero di commissari spettanti a ogni gruppo consiliare è stabilito all’inizio del mandato consiliare dalla conferenza dei capigruppo e possono da questa essere successivamente modificati, ferma restando la proporzionalità e la rappresentanza di ogni gruppo.
7. Alla prima seduta del Consiglio degli Studenti, il capogruppo di ogni gruppo consiliare fornisce l’elenco dei membri in ciascuna commissione.
8. Ogni consigliere può far parte al massimo di due commissioni e può presiederne al massimo una.
9. Nel caso di anticipata cessazione del mandato nel Consiglio degli Studenti di un consigliere, il capogruppo comunica al Presidente un sostituto; la modifica è portata a conoscenza del Consiglio nella prima seduta utile.
10. Il capogruppo può, nel corso del mandato, sostituire i commissari del proprio gruppo all’interno delle commissioni.
11. Il Consiglio può rimuovere uno o più componenti di una commissione con deliberazione motivata adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti. Il capogruppo comunica al Presidente un sostituto diverso dal commissario rimosso.
12. Decade dalla commissione il commissario che non partecipi senza giustificazione a più di tre sedute consecutive della commissione.
13. Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati.
14. Le giustificazioni devono pervenire entro l’ora di convocazione della seduta anche tramite i referenti.
15. Il presidente della commissione dichiara aperta la seduta dopo l’accertamento del numero legale mediante appello nominale.
16. La verifica del numero legale può essere richiesta in qualsiasi momento dell’adunanza da qualunque commissario.
17. Se manca il numero legale, la seduta è tolta. Il presidente provvede, per gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, non conclusi o non del tutto trattati, a inserirli nell’ordine del giorno della seduta successiva.
18. Per ogni punto iscritto all’ordine del giorno, il segretario provvede alla redazione, in forma sintetica, di un verbale che riassume l’oggetto della trattazione, l’andamento e l’esito della discussione e delle votazioni.
19. Il verbale, sottoscritto dal segretario e dal presidente, se non approvato seduta stante, è approvato come primo punto all’ordine del giorno della prima seduta utile.