Art. 31 - Commissioni temporanee

Art. 31 - Commissioni temporanee

1. Il Consiglio degli Studenti, su proposta della conferenza dei capigruppo, può istituire commissioni temporanee per la trattazione di tematiche specifiche.
2. In deroga all’art. 26, comma 2, lettera e, alle Commissioni temporanee non può essere conferita la delega a deliberare.
3. In deroga all’art. 29, comma 6, il Consiglio degli Studenti può motivatamente istituire commissioni temporanee composte da un numero di membri diverso da nove e/o la cui composizione non sia proporzionale alla rappresentatività dei gruppi consiliari.

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