Art. 32 - Interventi esterni

Art. 32 - Interventi esterni

1. Le sedute del Consiglio degli Studenti sono pubbliche e vi può assistere chiunque ne abbia interesse, nei limiti consentiti dalla capienza della sala dell’adunanza, fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza e di ordine pubblico.
2. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio esperti su particolari questioni, che intervengono senza diritto di voto.
3. Il Consiglio può riunirsi a porte chiuse, su proposta motivata del Presidente o di qualsiasi consigliere, approvata dall’assemblea.

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