Art. 2 - Durata e conseguimento titolo

Art. 2 - Durata e conseguimento titolo

1. La durata del TFA è annuale.
2. A conclusione del tirocinio formativo attivo, si consegue il titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo o di secondo grado nella classe di abilitazione rispettiva, previo superamento di un esame finale.
3. La commissione d’esame è nominata, per i corsi di TFA dipartimentali, dal Direttore del dipartimento principale e, per i corsi di TFA interdipartimentali, dal Direttore del dipartimento di gestione, d’intesa con i Direttori dei dipartimenti associati, che deliberano per i rispettivi SSD di competenza.
4. La commissione d’esame è composta da tre docenti universitari, che hanno svolto attività nel corso di tirocinio; da due tutor o tutor coordinatori; da un rappresentante designato dall’Ufficio Scolastico Regionale. La commissione è presieduta da un docente universitario, designato dal dipartimento principale, per i TFA dipartimentali, o dal dipartimento di gestione, per i TFA interdipartimentali.

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