Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, mediante apposite procedure selettive, di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca presso i Dipartimenti dell’Università degli Studi di Trieste ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito denominati “assegni”).

2. Si prescinde dalle procedure selettive previste dal presente regolamento qualora l’assegno sia conferito a:
a) studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, finanziati dall’Unione Europea o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
b) studiosi che siano risultati vincitori di procedure selettive bandite, nell’ambito di specifici programmi di ricerca, da enti pubblici e agenzie di ricerca nazionali, esteri, internazionali e comunitari diversi da quelli previsti dalla lettera a) del presente articolo, nonché da fondazioni ed enti pubblici e privati senza scopo di lucro aventi tra le finalità statutarie l’alta formazione e la ricerca scientifica. La proposta di conferimento dell’assegno viene approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione previa verifica della sussistenza degli anzidetti requisiti e della corrispondenza delle procedure selettive ai criteri di valutazione di cui all’art. 10 del presente regolamento.

admin