Art. 7 - Richieste di attivazione degli assegni di ricerca
Art. 7 - Richieste di attivazione degli assegni di ricerca1. L’attivazione degli assegni di ricerca può essere richiesta dal Consiglio del Dipartimento nonché dal Direttore di tale struttura, appositamente dallo stesso delegato.
2. La richiesta di attivazione di ciascun assegno di ricerca deve indicare:
a) i settori scientifico-disciplinari ai quali fa riferimento il programma di ricerca;
b) il responsabile scientifico, individuato tra i docenti e i ricercatori dell’Università degli Studi di Trieste appartenenti ai settori scientifico-disciplinari ai quali fa riferimento il programma di ricerca;
c) il programma di ricerca alla cui realizzazione è finalizzata l’attività dell’assegnista (in italiano e in inglese);
d) la descrizione sintetica del suddetto programma (in italiano e in inglese);
e) la durata dell’assegno (specificandone l’eventuale rinnovabilità);
f) l’importo dell’assegno (costo complessivo per l’Ateneo).
3. Per il conferimento di ciascun assegno di ricerca viene indetta, con decreto rettorale, una pubblica selezione per titoli ed eventuale colloquio.
Al suddetto provvedimento viene data pubblicità sul sito internet e sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Trieste, nonché sui siti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea.