Art. 9 - Commissione giudicatrice
Art. 9 - Commissione giudicatrice1. Per ciascuna procedura selettiva viene nominata, con decreto del Rettore, una commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice, di norma, è composta dal responsabile scientifico del progetto di ricerca e da altri due membri effettivi, di cui uno scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori delle Università italiane, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari per cui è bandita la procedura medesima o a settori affini, e l’altro, anche esterno, appartenente a Università italiane o straniere o a Istituti accreditati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Qualora il responsabile scientifico del progetto di ricerca non fosse in possesso dei requisiti di cui all’art. di cui all’art 6, commi 7 e 8, legge n. 240/2010, ovvero versasse in situazione di conflitto di interessi o incompatibilità, è sostituito da un professore o un ricercatore preferibilmente appartenente ai ruoli dell’Ateneo, afferente al settore concorsuale per cui è bandita la procedura medesima o a settori affini che risulti in possesso di detti requisiti.
2. Scaduti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, il Dipartimento interessato, sentito il Responsabile scientifico del progetto di ricerca, propone al Magnifico Rettore i componenti della commissione giudicatrice dopo aver verificato che gli interessati siano in possesso dei requisiti di cui all’art 6, commi 7 e 8, legge n. 240/2010.
3. Le spese di missione sostenute dai commissari sono a carico del Dipartimento che ha chiesto l’attivazione dell’assegno.
4. La commissione giudicatrice può avvalersi degli strumenti telematici di lavoro collegiale nelle fasi della procedura, di cui al successivo art. 10, con le modalità previste dal Bando di indizione della procedura selettiva.