Art. 13 - Recesso dell’Università

Art. 13 - Recesso dell’Università

1. L’Università può recedere dal contratto con l’assegnista, qualora vengano riscontrate gravi inadempienze nel regolare svolgimento dell’attività di ricerca da parte dell’interessato.

In tale ipotesi, il Direttore del Dipartimento, su istanza del responsabile scientifico e sentito l’assegnista, informa tempestivamente il Rettore per le conseguenti determinazioni.
2. Il titolare dell’assegno di ricerca predispone annualmente una relazione sull’attività svolta che rimane agli atti del Dipartimento di pertinenza e, previo parere del responsabile del programma di ricerca, viene valutata dal Consiglio della struttura stessa. In caso di valutazione negativa, il Rettore potrà disporre il recesso dal contratto.

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