Art. 14 - Recesso del titolare dell’assegno di ricerca

Art. 14 - Recesso del titolare dell’assegno di ricerca

1. Il titolare dell’assegno di ricerca può recedere dal contratto mediante dichiarazione che deve pervenire al Rettore e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento di pertinenza almeno otto giorni prima della data indicata come ultimo giorno di fruizione dell’assegno.
2. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui al precedente comma, il titolare dell’assegno di ricerca, oltre alle eventuali somme indebitamente percepite, è tenuto a corrispondere all’Università, a titolo di penale, una somma pari all’ammontare del corrispettivo dell’assegno rapportato al periodo di mancato preavviso.

3. La penale può essere esclusa qualora il titolare dell’assegno receda per:

- opzione per l’ufficio di ricercatore o professore universitario di ruolo;

- assunzione presso enti pubblici e/o privati, nel caso in cui l’interessato dimostri o dichiari, sotto la propria responsabilità, di essere stato impossibilitato a rispettare il termine di preavviso;

- gravi e imprevedibili motivi di carattere personale o familiare dichiarati dall’interessato sotto la propria responsabilità.

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