Art. 4 - Consorzi e altre forme di sostegno

Art. 4 - Consorzi e altre forme di sostegno

1. In presenza di una effettiva condivisione delle attività di formazione e di ricerca, l’Ateneo può aderire a Consorzi tra università e/o enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, per l’attivazione di Corsi di dottorato.
2. L’Università può stipulare accordi con Istituzioni pubbliche e private, Enti di ricerca e Imprese, finalizzati a supportare, anche per singoli cicli, le attività dei Corsi.

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