Art. 5 - Durata dei Corsi
Art. 5 - Durata dei Corsi1. La durata dei Corsi non può essere inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto all’art. 23 del presente regolamento, relativamente al coordinamento con le scuole di specializzazione mediche.
2. L’avvio dei Corsi coincide con l’inizio dell’anno accademico. Possono essere previste date diverse nel caso di Corsi in collaborazione con Imprese o dottorati industriali, di cui all’art. 26.