Art. 9 - Coordinatore

Art. 9 - Coordinatore

1. Il Coordinatore è eletto dal Collegio, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. In mancanza o a seguito dell’indisponibilità di tutti i professori di prima fascia, può essere eletto tra i professori di seconda fascia a tempo pieno.
2. Il Coordinatore deve essere membro esclusivo del Collegio e deve poter garantire la permanenza in ruolo sino alla conclusione del mandato. Il Coordinatore deve appartenere alla sede amministrativa del Corso ovvero a una delle sedi convenzionate.
3. Il Coordinatore rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.
4. Il Coordinatore:

a) ha la responsabilità didattica e scientifica del Corso, ne sovraintende il funzionamento e ne coordina le attività;
b) convoca e presiede il Collegio dei Docenti e dà seguito alle deliberazioni;
c) predispone una dettagliata relazione annuale sull'andamento del Corso, che sarà approvata dal Collegio dei Docenti;
d) nomina, tra i professori o ricercatori di ruolo, un vice Coordinatore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimenti, nonché in caso di anticipata cessazione dall’ufficio, sino all’insediamento del nuovo eletto. Qualora il Coordinatore afferisca a una sede convenzionata diversa dalla sede amministrativa, il vice Coordinatore deve appartenere alla sede amministrativa;
e) adotta provvedimenti d’urgenza da portare a ratifica nella prima seduta utile del Collegio;
f) è tenuto a monitorare la permanenza dei requisiti per l’accreditamento e a informare il Collegio nel caso essi vengano meno;
g) cura i rapporti interni ed esterni del Corso.

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