Art. 10 - Supervisore

Art. 10 - Supervisore

1. Il Supervisore viene nominato dal Collegio dei Docenti. Qualora il Supervisore non appartenga al Collegio, deve essere nominato tra i suoi membri un co-Supervisore.

2. Il Supervisore:

a) segue e guida il dottorando nella realizzazione della sua ricerca fino al completamento della stesura della tesi di dottorato;

b) informa il Collegio dei Docenti sui progressi del dottorando con cadenza almeno annuale;

c) esprime un parere sul passaggio del dottorando all’anno di Corso successivo e sull’ammissione al referaggio della tesi ai fini del conseguimento del titolo;

d) segnala al Collegio dei Docenti l’eventuale venir meno del dottorando agli obblighi di cui al successivo art. 20 anche ai fini della sospensione del pagamento della borsa e dell’esclusione dal Corso.

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