Art. 15 - Iscrizioni agli anni successivi
Art. 15 - Iscrizioni agli anni successivi1. Il dottorando dovrà iscriversi, pena decadenza, agli anni successivi e all’esame finale, con le modalità e nei termini che saranno comunicati dagli uffici competenti.
2. L’iscrizione è condizionata alla valutazione positiva del Collegio dei docenti sull’attività svolta, come previsto dall’art. 8, comma 9/n.