Art. 15 - Iscrizioni agli anni successivi

Art. 15 - Iscrizioni agli anni successivi

1. Il dottorando dovrà iscriversi, pena decadenza, agli anni successivi e all’esame finale, con le modalità e nei termini che saranno comunicati dagli uffici competenti.
2. L’iscrizione è condizionata alla valutazione positiva del Collegio dei docenti sull’attività svolta, come previsto dall’art. 8, comma 9/n.

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