Art. 16 - Sospensione degli studi
Art. 16 - Sospensione degli studi1. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al D.M. 12 luglio 2007.
2. Il Collegio dei docenti può inoltre concedere, su richiesta motivata del dottorando, una sospensione della frequenza per comprovate ragioni, quali, ad esempio:
a) servizio militare obbligatorio;
b) gravi motivi di salute;
c) frequenza del Tirocinio Formativo Attivo (TFA);
d) gravi motivi di famiglia;
e) congedo parentale di cui al D.Lgs 151/2001, art. 32;
3. Il periodo corrispondente alla sospensione della frequenza dovrà essere recuperato alla fine del ciclo.
4. Il dottorando mantiene i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del Corso.
5. Se i periodi di sospensione all’interno di un anno accademico sono superiori a 6 mesi, il dottorando dovrà iscriversi nuovamente allo stesso anno.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, i periodi di sospensione della frequenza del Corso di dottorato non potranno superare cumulativamente i dodici mesi.