Art. 22 - Borse di studio

Art. 22 - Borse di studio

1. Le borse di dottorato hanno durata annuale e sono rinnovate di anno in anno per un periodo massimo pari alla durata del Corso, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste, verificato dal Collegio dei docenti.
2. L’importo della borsa di dottorato, da erogare in rate mensili, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi per attività di ricerca all’estero. L’incremento è dovuto per periodi di permanenza continuativi e non inferiori a sessanta giorni.
3. Chi ha già usufruito di una borsa di dottorato, anche parzialmente, non può usufruirne una seconda volta.
4. La borsa di dottorato non può essere cumulata con gli assegni di ricerca o con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o estere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei dottorandi.
5. Il dottorando titolare di borsa di dottorato può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza decadere dal Corso.
6. Al fine di favorire l’internazionalizzazione dei Corsi, a dottorandi provenienti dall’estero possono essere erogati contributi a sostegno dei costi di residenzialità, secondo i parametri stabiliti dagli Organi accademici.
7. L’ Ateneo può deliberare l’assegnazione ai dottorandi di contributi per favorire la mobilità e di premi per l’attività di ricerca.
8. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS come previsto dalla normativa vigente.
9. L'assegnazione della borsa di studio non dà luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera.

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