Art. 2 - Principi relativi all’organizzazione

Art. 2 - Principi relativi all’organizzazione

1. L’Università è un’istituzione pubblica dotata di personalità giuridica e gode di autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
2. La rappresentanza legale dell’Università è attribuita al Rettore.
3. La gestione amministrativo-contabile e finanziaria dell'Ateneo si realizza per mezzo di strutture costituite in unità organizzative, che possono essere classificate in Centri istituzionali e Centri di servizio: costituiscono Centri istituzionali i dipartimenti; costituiscono Centri di servizio la Direzione generale, le strutture di livello dirigenziale e le loro articolazioni comunque denominate. Il Consiglio di amministrazione può istituire ulteriori Centri istituzionali, anche per periodi definiti, con riferimento a particolari iniziative aventi carattere pluriennale.
4. Sono dotati di capacità a contrarre solo i Centri istituzionali e di servizio di primo livello, ossia: i dipartimenti, la Direzione generale e le strutture di livello dirigenziale.
5. Ciascuna unità organizzativa concorre, nell’ambito delle proprie funzioni, alla gestione dell’attività amministrativo-contabile di Ateneo e opera secondo principi di autonomia e di responsabilità, in base agli strumenti che le sono attribuiti in virtù degli articoli seguenti e secondo i criteri gestionali ivi indicati.
6. Per ogni Centro istituzionale o di servizio deve essere univocamente identificato il responsabile. Sono responsabili delle unità organizzative di primo livello: per i Centri di servizio, il Direttore generale e i dirigenti; per i Centri istituzionali, i direttori di dipartimento.

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