Art. 3 - Consiglio di amministrazione

Art. 3 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico, di approvazione dei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità economico-finanziaria delle attività, ai sensi dell’articolo 12 Statuto.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

a) approva il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo proposto dal Rettore e il documento di programmazione triennale in materia di dotazione organica di professori e ricercatori e di personale, acquisito il parere del Senato Accademico;
b) approva, su proposta del Rettore, i documenti contabili di sintesi, a preventivo e a consuntivo, acquisito il parere del Senato Accademico; approva le correlate variazioni, ai sensi dell’articolo 23 del presente regolamento;
c) delibera, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito al fabbisogno della dotazione organica di professori e ricercatori e in merito all’attribuzione delle relative risorse ai dipartimenti, acquisito il parere del Senato Accademico;
d) delibera, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito alle richieste di copertura di posti di professore di prima fascia, di seconda fascia e di ricercatore presentate dai dipartimenti e, all’esito delle procedure di reclutamento, ne approva le proposte di chiamata, acquisito il parere del Senato Accademico;
e) conferisce l’incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico; ne definisce gli obiettivi e ne valuta i risultati;
f) approva gli atti organizzativi contenenti le linee fondamentali di organizzazione, le strutture di servizio amministrative e tecniche di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della loro titolarità;
g) determina i criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi, tra le strutture di servizio amministrative e tecniche, acquisito il parere del Senato Accademico;
h) approva, previa acquisizione del parere del Senato Accademico, il Programma Triennale dell’Edilizia e l’Elenco annuale dei lavori e le rispettive modifiche e aggiornamenti; approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi;
i) adotta, previa acquisizione del parere del Senato Accademico, il Bilancio sociale di Ateneo;
j) adotta i provvedimenti relativi al diritto allo studio e alle contribuzioni a carico degli studenti, acquisiti i pareri del Senato Accademico e del Consiglio degli studenti;
k) esercita, su propria iniziativa, il controllo riguardo ad atti e provvedimenti, ritenuti rilevanti, anche in relazione a determinate tipologie di spesa;

l) stabilisce la misura delle indennità di carica e delle indennità di partecipazione agli organi di Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia;
m) dichiara, su proposta del Direttore generale e dei direttori di dipartimento, sentito l’ufficio competente e acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti, l’inesigibilità dei crediti in essere al 31 dicembre di ogni anno, in tempi utili per il loro recepimento nel bilancio d’esercizio unico di Ateneo, previo espletamento di accertamenti in relazione alle cause e alle eventuali responsabilità;
n) esercita in materia negoziale le funzioni specificate nel Titolo IV del presente regolamento.

3. Esercita ogni altra funzione conferita dalle leggi concernenti l’ordinamento universitario, dallo Statuto e dal presente regolamento, o comunque concernente programmazione, indirizzo, controllo e valutazione delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico–patrimoniale dell’Ateneo.

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