Titolo 2 - PIANIFICAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E BILANCIO

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Capo 1 - FINALITA', PROCESSI E DOCUMENTI

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Art. 7 - Sistema di programmazione e controllo di gestione e sistema contabile

Art. 7 - Sistema di programmazione e controllo di gestione e sistema contabile

1. Il sistema di programmazione e controllo di gestione risponde, nel suo complesso, alle seguenti esigenze:

a) orientare i comportamenti verso il raggiungimento degli obiettivi strategici;
b) misurare l’efficacia e l’efficienza della gestione, fornendo le informazioni necessarie all’attività decisionale;
c) consentire meccanismi di decentramento e responsabilizzazione nell’uso delle risorse;
d) controllare in via preventiva e consuntiva il mantenimento dell’equilibrio economico della gestione stessa;
e) controllare in via preventiva e durante la gestione le condizioni dell’equilibrio finanziario;
f) rendere conto dell’impatto delle attività dell’Ateneo sulle diverse categorie di portatori di interesse.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il sistema di programmazione e controllo si avvale di un sistema contabile di tipo economico-patrimoniale.
3. La tenuta della contabilità e le attività di programmazione e controllo di gestione si svolgono secondo quanto previsto dal presente regolamento e dai Manuali di contabilità e bilancio e di controllo di gestione.
4. Tutti i movimenti economici e patrimoniali devono trovare corrispondenza nelle scritture contabili.

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Art. 8 - Manuali di contabilità e bilancio e di controllo di gestione

Art. 8 - Manuali di contabilità e bilancio e di controllo di gestione

1. I dettagli della struttura e delle procedure operative del sistema di programmazione e controllo di gestione sono descritti nei Manuali di contabilità e bilancio e di controllo di gestione, cui il presente Regolamento rinvia.
2. Il Manuale di contabilità e bilancio definisce, tra l’altro, nel rispetto della normativa vigente, la struttura del piano dei conti di contabilità generale e fornisce indicazioni sulle modalità di applicazioni dei principi contabili.
3. Il Manuale del controllo di gestione definisce, tra l’altro, il piano dei conti di contabilità analitica, il piano delle unità analitiche, la tassonomia dei progetti, il processo da seguire per la costruzione del piano economico-finanziario triennale e del budget, le modalità di gestione dei singoli budget e le altre attività di controllo di gestione.

4. I Manuali di contabilità e bilancio e di controllo di gestione sono emanati dal Direttore generale con proprio provvedimento, su proposta del responsabile della struttura preposta al bilancio e all’attività di controllo.
5. Le unità analitiche di cui all’articolo 15 e i progetti di cui all’articolo 16 identificano gli oggetti di aggregazione di costi e ricavi cui riferire le singole operazioni contabili. La definizione e le successive modifiche del piano dei conti, del piano delle unità analitiche e della tassonomia dei progetti sono di competenza del responsabile della struttura preposta al bilancio e all’attività di controllo, sentito, per la tassonomia dei progetti di ricerca, il responsabile della struttura preposta ai servizi alla ricerca.
6. Il piano delle unità organizzative descrive l’insieme dei Centri di cui all’articolo 14 e aderisce sempre alla struttura organizzativa.

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Art. 9 - Documenti pubblici

Art. 9 - Documenti pubblici

1. I documenti pubblici sono redatti per l’Ateneo nel suo complesso, sia a livello preventivo che consuntivo, secondo i principi di redazione vigenti.
2. Sono definiti i seguenti documenti pubblici:

a) Piano strategico: l’Università degli Studi di Trieste adotta un documento di programmazione strategica triennale di Ateneo;
b) Piano economico-finanziario triennale: l’Università degli Studi di Trieste, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo, predispone un piano economico-finanziario triennale, composto da un piano degli obiettivi operativi triennali e dal budget economico e degli investimenti riferito al triennio di pianificazione;
c) Budget unico di Ateneo: l’Università degli Studi di Trieste predispone annualmente, con finalità autorizzatoria, il Budget unico di Ateneo, composto dal programma degli obiettivi operativi annuali e dal budget economico e degli investimenti, cui viene allegato il prospetto contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi;
d) Bilancio preventivo annuale unico di Ateneo: l’Università degli Studi di Trieste predispone un bilancio preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche;
e) Bilancio d’esercizio unico di Ateneo: l’Università degli Studi di Trieste predispone annualmente il Bilancio d’esercizio unico di Ateneo, redatto con riferimento all’anno solare, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione. Al bilancio unico viene allegato il prospetto contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi;
f) Rendiconto unico di Ateneo: l’Università degli Studi di Trieste predispone il Rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche;
g) Bilancio sociale di Ateneo: l’Università degli Studi di Trieste predispone annualmente il Bilancio sociale di Ateneo, al fine di rendere conto dell’impatto delle attività dell’Ateneo sulle diverse categorie di portatori di interesse;
h) Bilancio consolidato;
i) ogni altro documento previsto dalla normativa vigente.

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Art. 10 - Documenti gestionali interni

Art. 10 - Documenti gestionali interni

1. I documenti gestionali interni che attengono alle attività di programmazione e controllo di gestione sono redatti sia a preventivo che a consuntivo.
2. I documenti gestionali interni e le loro articolazioni sono definiti nel Manuale del controllo di gestione.

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Art. 11 - Risultato economico della gestione

Art. 11 - Risultato economico della gestione

1. Se il bilancio d’esercizio approvato dal Consiglio di amministrazione evidenzia un risultato economico positivo, questo viene accantonato in apposita voce del patrimonio netto. In tale fase, il Consiglio di amministrazione può vincolare l’utile accantonato al perseguimento di finalità specifiche.
2. Se il bilancio d’esercizio evidenzia una perdita, il Consiglio di amministrazione ne delibera la copertura prioritariamente attraverso l’utilizzo delle quote di patrimonio netto non vincolate. Qualora la riserva non risulti sufficiente a coprire le perdite, il Consiglio di amministrazione valuta l’opportunità di predisporre un piano di rientro con orizzonte temporale anche pluriennale, da sottoporre al Collegio dei revisori dei conti al fine di acquisirne il parere.
3. Se la dimensione delle perdite è tale da compromettere la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili, oppure quando è compromessa la capacità di far fronte ai debiti liquidi ed esigibili, il Consiglio di amministrazione dichiara il dissesto finanziario e predispone il piano di rientro ai sensi della normativa vigente. L’adozione del piano rappresenta condizione necessaria all’approvazione del bilancio d’esercizio.

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Capo 2 - SISTEMA CONTABILE

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Art. 12 - Tipi di contabilità

Art. 12 - Tipi di contabilità

1. l sistema contabile adottato dall’Università degli Studi di Trieste è di tipo economico-patrimoniale ed è costituito al proprio interno da:

a) la contabilità generale;
b) la contabilità analitica (consuntiva e previsionale);
2. La contabilità generale si svolge secondo il metodo della partita doppia e adotta il principio della competenza economica per la stima del risultato economico dell’esercizio; essa registra i fatti gestionali, a consuntivo, secondo le raccomandazioni dei principi contabili vigenti, eventualmente integrate da quanto previsto nel Manuale di contabilità. Il sistema di contabilità generale classifica gli elementi del patrimonio (attività e passività), nonché i costi e i ricavi secondo la loro natura. I riepiloghi delle registrazioni di contabilità generale consentono, in corso d’anno e a fine esercizio, dopo le integrazioni e le rettifiche di chiusura, la stima del risultato economico e del patrimonio dell’Ateneo nel suo complesso.
3. La contabilità analitica ha primariamente lo scopo di permettere le analisi economiche volte alla verifica e al miglioramento dell’efficienza della gestione. Essa classifica i ricavi in base alla provenienza degli stessi e alla loro pertinenza all’unità organizzativa e ai processi, e i costi in base alla loro natura e destinazione. In sede previsionale, la contabilità analitica è utilizzata per accogliere i valori contabili preventivi per la costruzione dei budget triennale e annuale delle unità organizzative di cui all’articolo 14. I riepiloghi delle registrazioni di contabilità analitica consentono, in corso d’anno e a fine esercizio, dopo le integrazioni e le rettifiche di chiusura anche infrannuali, di determinare i risultati economici consuntivi con riferimento alle unità organizzative, oltre che all’Ateneo nel suo complesso.
4. Il controllo dell’equilibrio economico e dell’equilibrio finanziario si persegue:
a) attraverso il carattere autorizzatorio del budget dei singoli centri;
b) attraverso il controllo dei flussi di cassa di Ateneo.

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Art. 13 - Organizzazione e sistema contabile

Art. 13 - Organizzazione e sistema contabile

1. Il sistema contabile riflette la struttura organizzativa dell’Ateneo attraverso la definizione di entità di imputazione dei risultati della gestione.
2. Le entità di imputazione sono:

a. unità organizzative;
b. unità analitiche;
c. progetti.

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Art. 14 - Unità organizzative

Art. 14 - Unità organizzative

1. Le unità organizzative utilizzano le risorse a loro disposizione e rispondono della corretta gestione di queste e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
2. Le unità organizzative sono classificate in Centri istituzionali e Centri di servizio.
3. Ciascuna unità organizzativa è articolata in unità analitiche.

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Art. 15 - Unità analitiche

Art. 15 - Unità analitiche

1. Le unità analitiche sono entità contabili cui sono riferiti costi e ricavi. Esse possono essere identificate con riferimento a:

a) unità organizzative formalmente definite;
b) processi svolti nell’ambito di un’unità organizzativa;
c) altri aggregati di costi e ricavi utili ai fini del controllo della gestione, anche se non corrispondenti ad alcuna unità organizzativa definita.
2. Le unità analitiche sono classificate in:
a) area servizi amministrativi e tecnici;
b) area ricerca e didattica.

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Art. 16 - Progetti

Art. 16 - Progetti

1. I progetti individuano iniziative temporalmente definite con obiettivi, budget e risorse assegnati. Essi sono sempre riferiti alle unità organizzative e alle unità analitiche.
2. I progetti rappresentano oggetti di attribuzione di ricavi e costi a un livello di maggior dettaglio rispetto alle unità analitiche. In ogni caso, i costi e ricavi imputati ai progetti sono rilevati anche a livello di unità analitica.

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Art. 17 - Entità di registrazione contabile

Art. 17 - Entità di registrazione contabile

1. Le entità di registrazione contabile identificano la natura e la destinazione delle risorse acquisite e impiegate; esse sono coerenti con lo schema organizzativo richiamato all’articolo 13 e ne seguono l’evoluzione.
2. Le entità di registrazione della contabilità economico-patrimoniale sono: le unità analitiche, i progetti e i conti.
3. Le unità analitiche e i progetti esprimono la destinazione e la pertinenza di costi e ricavi. I conti individuano la natura del costo, la natura e la provenienza del ricavo, la natura delle attività e delle passività. L’Ateneo adotta un piano dei conti di contabilità generale e un piano dei conti di contabilità analitica, definiti nel Manuale di contabilità e di controllo di gestione.
4. Ai fini del controllo della disponibilità, le entità di registrazione sono le unità analitiche e i progetti.

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Capo 3 - PIANIFICAZIONE

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Art. 18 - Pianificazione strategica

Art. 18 - Pianificazione strategica

1. Il processo di pianificazione strategica pluriennale è volto a definire gli obiettivi strategici di medio e lungo termine, nonché le azioni per il conseguimento degli stessi, in coerenza con le linee di indirizzo definite dal Ministero competente.
2. Il piano strategico è pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo, allo scopo di orientare l’attività di programmazione delle singole unità organizzative.
3. Gli obiettivi e le azioni individuati nel piano devono essere coerenti con le risorse previste.
4. Il piano strategico è proposto dal Rettore e approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico.
5. Il piano strategico viene approvato ogni tre anni, entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di avvio del triennio. Il Consiglio di amministrazione approva il piano anche qualora il Ministero competente non abbia, a tale data, emanato i decreti contenenti le linee di indirizzo e gli indicatori della programmazione triennale. All’emanazione dei decreti da parte del Ministero competente, il Consiglio di amministrazione riconsidera il piano strategico approvato, emendandolo ove necessario.

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Art. 19 - Pianificazione economico-finanziaria

Art. 19 - Pianificazione economico-finanziaria

1. Su proposta del Rettore, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico, approva annualmente il piano economico-finanziario triennale, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo. Esso si compone del piano degli obiettivi operativi triennali delle unità organizzative e del budget economico e degli investimenti, che ne garantisce la sostenibilità economico-finanziaria nel medio periodo.
2. Gli obiettivi operativi sono:

a) coerenti con gli obiettivi strategici;
b) rilevanti e pertinenti rispetto alla missione istituzionale dell’Ateneo;
c) specifici e misurabili attraverso opportuni indicatori;
d) tali da stimolare miglioramenti nella gestione, in termini di: incremento dei ricavi, incremento della qualità dei servizi erogati, contenimento dei costi;
e) riferiti ad un arco temporale triennale, declinati per anno al fine di consentire una valutazione periodica del grado di raggiungimento degli stessi.
f) correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili.
3. Il consiglio di dipartimento, su proposta del direttore, coadiuvato dalla giunta, definisce gli obiettivi triennali del dipartimento e li sottopone al Consiglio di amministrazione, che ne verifica la coerenza con gli obiettivi indicati nel piano strategico di Ateneo.
4. Il Direttore generale, sentiti i dirigenti, propone gli obiettivi operativi triennali dell’area servizi amministrativi e tecnici al Consiglio di amministrazione, che ne verifica la coerenza con gli obiettivi indicati nel piano strategico di Ateneo. Dagli obiettivi operativi triennali dell’area servizi amministrativi e tecnici discendono gli obiettivi dei singoli Centri di servizio, secondo il processo descritto nel Manuale di controllo di gestione.

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Capo 4 - PROGRAMMAZIONE

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Art. 20 - Budget unico di Ateneo

Art. 20 - Budget unico di Ateneo

1. Il processo di programmazione, che confluisce nel Budget unico di Ateneo, è volto a individuare gli obiettivi annuali delle unità organizzative e le risorse necessarie per il loro conseguimento.
2. Il Budget unico di Ateneo si compone del programma degli obiettivi delle unità organizzative e del budget economico e degli investimenti, che ne garantisce la sostenibilità economico-finanziaria di breve periodo. Coincide, per l’esercizio di budget, con le previsioni del piano economico-finanziario; il programma degli obiettivi annuali è però articolato in semestri, al fine di agevolare il monitoraggio, in corso d’anno, dello stato d’avanzamento dei risultati. La sostenibilità economico-finanziaria di breve periodo del programma degli obiettivi delle unità organizzative è desunta dal conto economico previsionale e dalla previsione dei flussi di cassa di Ateneo. Al budget economico e degli investimenti è allegato il prospetto contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi di cui all’articolo 4, comma 1, decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.
3. Il processo di predisposizione della bozza di Budget unico di Ateneo è coordinato dalla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo che, in tale veste, supporta le unità organizzative nella predisposizione dei budget di propria pertinenza. Il processo in oggetto si articola nelle seguenti fasi:

a) i Centri di servizio elaborano una proposta di budget comprensiva degli obiettivi annuali e delle previsioni economico-finanziarie di propria pertinenza, e la trasmettono alla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo entro il termine fissato nel Manuale di controllo di gestione.
b) i direttori di dipartimento, avvalendosi del supporto del responsabile della segreteria amministrativa, elaborano una proposta di budget comprensiva degli obiettivi annuali e delle previsioni economico-finanziarie di propria pertinenza. Il consiglio di dipartimento approva la proposta, che viene trasmessa alla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo entro il termine fissato nel Manuale di controllo di gestione;
c) la struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo compone la bozza di Budget unico di Ateneo, aggregando i dati ottenuti dalle unità organizzative; la sottopone al Rettore e al Direttore generale, per il supporto agli organi di cui all’articolo 15, comma 2, Statuto e 4, comma 2, del presente regolamento. Il Rettore presenta la proposta di budget unico di Ateneo al Consiglio di amministrazione per una prima valutazione;
d) il Consiglio di amministrazione prende visione della proposta e formula eventuali richieste di revisione;
e) la struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo, preso atto delle richieste di revisione formulate dal Consiglio di amministrazione, sentite le unità organizzative interessate, adegua la proposta di Budget unico di Ateneo e la trasmette al Rettore e al Direttore generale;
f) il Rettore, o un suo delegato, esaminata la proposta di Budget, redige la relazione programmatica, trasmette i due documenti al Collegio dei revisori dei conti e li propone al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione per l’esercizio delle rispettive competenze.
4. Il Consiglio di amministrazione approva, entro il 31 dicembre, il Budget unico di Ateneo.

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Art. 21 - Bilancio preventivo unico d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria

Art. 21 - Bilancio preventivo unico d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria

1. Contestualmente all’approvazione del Budget, il Consiglio di amministrazione approva anche il bilancio preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria.

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Art. 22 - Esercizio provvisorio

Art. 22 - Esercizio provvisorio

1. Qualora non sia possibile approvare il Budget entro la fine dell’esercizio precedente, il Consiglio di amministrazione delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a quattro mesi, sulla base dell’ultimo budget approvato.
2. Nel corso dell’esercizio provvisorio, l’Ateneo può sostenere costi e investimenti in misura non superiore, mensilmente, a un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo budget approvato.
3. Non è soggetto a limitazioni o frazionamenti il sostenimento delle seguenti categorie di costo e investimento:

a. costi e investimenti tassativamente regolati dalla legge;
b. costi e investimenti derivanti da obbligazioni già assunte;
c. costi e investimenti coperti da finanziamenti specifici relativi a progetti;
d. altri costi e investimenti il cui sostenimento è necessario a garantire l’ordinario funzionamento dell’Ateneo, previa approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.

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Art. 23 - Variazioni di budget

Art. 23 - Variazioni di budget

1. Le variazioni di budget delle unità organizzative di primo livello dell’amministrazione centrale con impatto economico positivo o nullo sono approvate dal dirigente e sono registrate dalla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo.
2. Le variazioni di budget dei dipartimenti con impatto economico positivo o nullo sono approvate dal consiglio di dipartimento e sono registrate dalla segreteria amministrativa del dipartimento.
3. Le variazioni di budget tra diversi dipartimenti sono approvate dai rispettivi consigli, purché l’impatto economico delle stesse, misurato come differenza tra ricavi e costi, sia positivo o nullo. Le variazioni sono registrate dalla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo.
4. Sono approvate dal Direttore generale, e registrate dalla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo:

a) le variazioni di budget tra diverse unità organizzative di primo livello all’interno dell’area servizi amministrativi e tecnici, purché l’impatto economico della variazione sia positivo o nullo;
b) le destinazioni del Fondo di Riserva dell’area servizi amministrativi e tecnici.
5. Il Consiglio di amministrazione approva le seguenti variazioni:
a) variazioni di budget all’interno delle unità analitiche Ateneo comune, Ricerca e Didattica comune;
b) variazioni di budget tra l’unità analitica Ateneo comune e altre unità organizzative;
c) variazioni di budget tra le unità analitiche Ricerca e Didattica comune e i dipartimenti;
d) variazioni di budget all’interno della stessa unità organizzativa, quando l’impatto economico è negativo;
e) variazioni di budget tra diverse unità organizzative appartenenti alla stessa area quando l’impatto economico è negativo;
f) variazioni tra unità organizzative appartenenti ad aree diverse;
g) variazioni di budget che comportano singoli incrementi nel budget degli investimenti, di importo superiore alla soglia definita dal Consiglio di amministrazione, non coperti da finanziamenti specifici.
6. Il Consiglio di amministrazione approva le variazioni di cui al comma 5 previa valutazione della sostenibilità complessiva dei costi per ammortamenti negli esercizi successivi. A tal fine, la struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo presenta al Consiglio di amministrazione, in occasione della variazione e, in ogni caso, al termine di ogni quadrimestre, la simulazione degli ammortamenti prospettici, non coperti da finanziamenti specifici, riferiti ai dieci anni successivi. Il Consiglio di amministrazione valuta, in quella sede, la sostenibilità economica prospettica degli stessi e assume, eventualmente, gli opportuni provvedimenti di contenimento delle spese per investimento programmate entro la fine dell’esercizio.
7. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 5, la registrazione avviene a cura della struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo.
8. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 5, la registrazione avviene:

i) a cura della segreteria amministrativa, per variazioni all’interno di un dipartimento;
ii) a cura della struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo per variazioni all’interno di un’unità organizzativa dell’amministrazione centrale.
9. In caso di necessità e urgenza, può provvedere alla variazione del budget il Direttore generale con proprio decreto, sottoposto alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile successiva.
10. L’impatto economico va calcolato considerando le variazioni nei ricavi e nei costi (compresi i costi per ammortamenti e gli stanziamenti a Fondo di riserva).

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Capo 5 - GESTIONE

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Art. 24 - Contabilità economico-patrimoniale generale e analitica

Art. 24 - Contabilità economico-patrimoniale generale e analitica

1. Il sistema contabile dell’Ateneo si compone di:

a) un sistema di contabilità economico-patrimoniale generale in partita doppia;
b) un sistema di contabilità economica analitica.
2. Il sistema di contabilità generale ha lo scopo di stimare il risultato economico e il patrimonio dell’Ateneo. Si ispira ai principi contabili statuiti dalla legge o dalla stessa espressamente richiamati.
3. Il sistema di contabilità analitica è organizzato per unità analitiche e progetti, e rispecchia la struttura organizzativa dell’Ateneo. Il sistema di contabilità analitica ha lo scopo principale di monitorare l’efficienza della gestione, fornendo informazioni in merito a:
a) margini economici generati da unità analitiche e progetti;
b) costi delle attività svolte.
4. Le scritture di contabilità generale e analitica sono registrate dalla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo e dalle segreterie amministrative di dipartimento.
5. Le scritture di contabilità generale sono raccolte nei libri e registri previsti dalla normativa vigente.

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Art. 25 - Controllo di disponibilità

Art. 25 - Controllo di disponibilità

1. La registrazione degli eventi contabili correlati al ciclo di utilizzo delle risorse è subordinata alla disponibilità indicata nel budget, che viene verificata a livello di conto e di unità analitica e di progetto.

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Art. 26 - Gestione della tesoreria

Art. 26 - Gestione della tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione, ad un unico Istituto di credito il quale custodisce e amministra altresì i titoli pubblici e privati di proprietà dell’Ateneo. Tale gestione fa capo alla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo, al cui responsabile compete la firma di mandati e reversali. La stessa struttura è responsabile della programmazione e della gestione operativa dei pagamenti e degli incassi dell’Ateneo, in relazione alle esigenze di tutte le unità organizzative.
2. In fase di programmazione, viene predisposta la previsione dei flussi di cassa per l’esercizio successivo. Le unità organizzative comunicano, inoltre, alla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo, con cadenza bimestrale, le previsioni aggiornate dei flussi di cassa per il bimestre successivo e la previsione aggiornata dei flussi di cassa riferita all’esercizio. Qualora, dall’esame delle previsioni dei flussi di cassa, aggiornate con cadenza bimestrale, emergano situazioni prevedibili di tensione di cassa, il Direttore generale assume gli opportuni provvedimenti, a cui le strutture devono attenersi.
3. L’eventuale ricorso a forme di indebitamento bancario deve essere preventivamente deliberato dal Consiglio di amministrazione.
4. I pagamenti per cassa, attraverso fondo economale, seguono le regole e le procedure indicate nell’apposito regolamento.

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Capo 6 - BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E BILANCIO SOCIALE

Capo 6 - BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E BILANCIO SOCIALE admin

Art. 27 - Bilancio d’esercizio unico di Ateneo

Art. 27 - Bilancio d’esercizio unico di Ateneo

1. Ai fini della predisposizione del Bilancio d’esercizio unico di Ateneo, la struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo coordina le operazioni di chiusura dell’esercizio, secondo le modalità definite nel Manuale di contabilità e bilancio.
2. La struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo predispone la bozza di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di amministrazione.
3. Il Rettore, o suo delegato, presa visione della bozza di bilancio d’esercizio, redige la relazione sulla gestione e trasmette la bozza completa di bilancio al Collegio dei revisori dei conti, al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione in tempi utili per l’approvazione, entro il 30 aprile, da parte del Consiglio di amministrazione.
4. Il Collegio dei revisori dei conti predispone la relazione al bilancio di cui all’articolo 5, comma 4, decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.
5. Entro il 30 aprile, il Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico e il parere del Collegio dei revisori dei conti, approva il Bilancio d’esercizio unico di Ateneo proposto dal Rettore.
6. Al Bilancio d’esercizio unico di Ateneo è allegato il prospetto contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi di cui all’articolo 4, comma 1, decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.

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Art. 28 - Rendiconto unico di Ateneo

Art. 28 - Rendiconto unico di Ateneo

1. Contestualmente alla redazione del bilancio d’esercizio, la struttura preposta al bilancio e al controllo di gestione predispone la bozza del Rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria.

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Art. 29 - Controllo strategico

Art. 29 - Controllo strategico

1. L’attività di controllo strategico mira a verificare l’effettiva attuazione di quanto indicato nel piano strategico.
2. Tale attività consiste nell’analisi della congruenza tra obiettivi strategici, obiettivi operativi, scelte operative effettuate e risorse umane, finanziarie e materiali disponibili.
3. A tal fine, la struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo sottopone annualmente al Rettore e al Consiglio di amministrazione adeguati report che consentano una valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e del contributo delle singole unità organizzative al raggiungimento degli stessi.
4. Sulla base di tali risultanze, nonché delle azioni correttive eventualmente individuate dal Consiglio di amministrazione, il Rettore predispone la “Relazione annuale concernente i risultati delle attività di formazione e servizi agli studenti, ricerca scientifica e trasferimento di conoscenza”. La relazione è pubblicata sul sito web dell’Ateneo, al fine di garantirne adeguata diffusione.

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Art. 30 - Controllo di gestione

Art. 30 - Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è volto a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi formulati dalle unità organizzative in fase di programmazione, anche allo scopo di:

a. stimolare eventuali azioni correttive presso le unità organizzative;
b. supportare i processi di programmazione e controllo strategico.
2. Tale attività di verifica si avvale di appositi indicatori di performance aventi ad oggetto i servizi erogati in termini di costi sostenuti, margini prodotti, volumi e qualità delle attività svolte.
3. Il processo di controllo di gestione è coordinato dalla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo e si articola nelle seguenti fasi:

a) le unità organizzative raccolgono, su base semestrale, i dati necessari per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e segnalano alla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo le eventuali criticità ed eccezioni rispetto all’avanzamento programmato;
b) sulla base di tali risultanze, la struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo predispone i report semestrali di controllo da trasmettere al Rettore, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione in tempi utili per la successiva fase di programmazione;
c) analogo processo di raccolta, elaborazione e trasmissione delle informazioni viene organizzato con cadenza annuale; i dati, unitamente alla relazione esplicativa, vengono trasmessi dalle unità organizzative alla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo entro la fine di febbraio.
4. Per quanto concerne gli indicatori riferiti ai costi sostenuti e ai margini prodotti, il controllo di gestione si avvale del sistema di contabilità analitica.

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Art. 31 - Rendicontazione sociale

Art. 31 - Rendicontazione sociale

1. Al fine di dare opportuna diffusione dei risultati della gestione alle categorie di portatori di interessi rispetto agli obiettivi strategici, l’Ateneo predispone, adotta e pubblica il Bilancio sociale.

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