Capo 1 - FINALITA', PROCESSI E DOCUMENTI

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Art. 7 - Sistema di programmazione e controllo di gestione e sistema contabile

Art. 7 - Sistema di programmazione e controllo di gestione e sistema contabile

1. Il sistema di programmazione e controllo di gestione risponde, nel suo complesso, alle seguenti esigenze:

a) orientare i comportamenti verso il raggiungimento degli obiettivi strategici;
b) misurare l’efficacia e l’efficienza della gestione, fornendo le informazioni necessarie all’attività decisionale;
c) consentire meccanismi di decentramento e responsabilizzazione nell’uso delle risorse;
d) controllare in via preventiva e consuntiva il mantenimento dell’equilibrio economico della gestione stessa;
e) controllare in via preventiva e durante la gestione le condizioni dell’equilibrio finanziario;
f) rendere conto dell’impatto delle attività dell’Ateneo sulle diverse categorie di portatori di interesse.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il sistema di programmazione e controllo si avvale di un sistema contabile di tipo economico-patrimoniale.
3. La tenuta della contabilità e le attività di programmazione e controllo di gestione si svolgono secondo quanto previsto dal presente regolamento e dai Manuali di contabilità e bilancio e di controllo di gestione.
4. Tutti i movimenti economici e patrimoniali devono trovare corrispondenza nelle scritture contabili.

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Art. 8 - Manuali di contabilità e bilancio e di controllo di gestione

Art. 8 - Manuali di contabilità e bilancio e di controllo di gestione

1. I dettagli della struttura e delle procedure operative del sistema di programmazione e controllo di gestione sono descritti nei Manuali di contabilità e bilancio e di controllo di gestione, cui il presente Regolamento rinvia.
2. Il Manuale di contabilità e bilancio definisce, tra l’altro, nel rispetto della normativa vigente, la struttura del piano dei conti di contabilità generale e fornisce indicazioni sulle modalità di applicazioni dei principi contabili.
3. Il Manuale del controllo di gestione definisce, tra l’altro, il piano dei conti di contabilità analitica, il piano delle unità analitiche, la tassonomia dei progetti, il processo da seguire per la costruzione del piano economico-finanziario triennale e del budget, le modalità di gestione dei singoli budget e le altre attività di controllo di gestione.

4. I Manuali di contabilità e bilancio e di controllo di gestione sono emanati dal Direttore generale con proprio provvedimento, su proposta del responsabile della struttura preposta al bilancio e all’attività di controllo.
5. Le unità analitiche di cui all’articolo 15 e i progetti di cui all’articolo 16 identificano gli oggetti di aggregazione di costi e ricavi cui riferire le singole operazioni contabili. La definizione e le successive modifiche del piano dei conti, del piano delle unità analitiche e della tassonomia dei progetti sono di competenza del responsabile della struttura preposta al bilancio e all’attività di controllo, sentito, per la tassonomia dei progetti di ricerca, il responsabile della struttura preposta ai servizi alla ricerca.
6. Il piano delle unità organizzative descrive l’insieme dei Centri di cui all’articolo 14 e aderisce sempre alla struttura organizzativa.

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Art. 9 - Documenti pubblici

Art. 9 - Documenti pubblici

1. I documenti pubblici sono redatti per l’Ateneo nel suo complesso, sia a livello preventivo che consuntivo, secondo i principi di redazione vigenti.
2. Sono definiti i seguenti documenti pubblici:

a) Piano strategico: l’Università degli Studi di Trieste adotta un documento di programmazione strategica triennale di Ateneo;
b) Piano economico-finanziario triennale: l’Università degli Studi di Trieste, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo, predispone un piano economico-finanziario triennale, composto da un piano degli obiettivi operativi triennali e dal budget economico e degli investimenti riferito al triennio di pianificazione;
c) Budget unico di Ateneo: l’Università degli Studi di Trieste predispone annualmente, con finalità autorizzatoria, il Budget unico di Ateneo, composto dal programma degli obiettivi operativi annuali e dal budget economico e degli investimenti, cui viene allegato il prospetto contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi;
d) Bilancio preventivo annuale unico di Ateneo: l’Università degli Studi di Trieste predispone un bilancio preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche;
e) Bilancio d’esercizio unico di Ateneo: l’Università degli Studi di Trieste predispone annualmente il Bilancio d’esercizio unico di Ateneo, redatto con riferimento all’anno solare, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione. Al bilancio unico viene allegato il prospetto contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi;
f) Rendiconto unico di Ateneo: l’Università degli Studi di Trieste predispone il Rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche;
g) Bilancio sociale di Ateneo: l’Università degli Studi di Trieste predispone annualmente il Bilancio sociale di Ateneo, al fine di rendere conto dell’impatto delle attività dell’Ateneo sulle diverse categorie di portatori di interesse;
h) Bilancio consolidato;
i) ogni altro documento previsto dalla normativa vigente.

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Art. 10 - Documenti gestionali interni

Art. 10 - Documenti gestionali interni

1. I documenti gestionali interni che attengono alle attività di programmazione e controllo di gestione sono redatti sia a preventivo che a consuntivo.
2. I documenti gestionali interni e le loro articolazioni sono definiti nel Manuale del controllo di gestione.

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Art. 11 - Risultato economico della gestione

Art. 11 - Risultato economico della gestione

1. Se il bilancio d’esercizio approvato dal Consiglio di amministrazione evidenzia un risultato economico positivo, questo viene accantonato in apposita voce del patrimonio netto. In tale fase, il Consiglio di amministrazione può vincolare l’utile accantonato al perseguimento di finalità specifiche.
2. Se il bilancio d’esercizio evidenzia una perdita, il Consiglio di amministrazione ne delibera la copertura prioritariamente attraverso l’utilizzo delle quote di patrimonio netto non vincolate. Qualora la riserva non risulti sufficiente a coprire le perdite, il Consiglio di amministrazione valuta l’opportunità di predisporre un piano di rientro con orizzonte temporale anche pluriennale, da sottoporre al Collegio dei revisori dei conti al fine di acquisirne il parere.
3. Se la dimensione delle perdite è tale da compromettere la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili, oppure quando è compromessa la capacità di far fronte ai debiti liquidi ed esigibili, il Consiglio di amministrazione dichiara il dissesto finanziario e predispone il piano di rientro ai sensi della normativa vigente. L’adozione del piano rappresenta condizione necessaria all’approvazione del bilancio d’esercizio.

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