Art. 11 - Risultato economico della gestione

Art. 11 - Risultato economico della gestione

1. Se il bilancio d’esercizio approvato dal Consiglio di amministrazione evidenzia un risultato economico positivo, questo viene accantonato in apposita voce del patrimonio netto. In tale fase, il Consiglio di amministrazione può vincolare l’utile accantonato al perseguimento di finalità specifiche.
2. Se il bilancio d’esercizio evidenzia una perdita, il Consiglio di amministrazione ne delibera la copertura prioritariamente attraverso l’utilizzo delle quote di patrimonio netto non vincolate. Qualora la riserva non risulti sufficiente a coprire le perdite, il Consiglio di amministrazione valuta l’opportunità di predisporre un piano di rientro con orizzonte temporale anche pluriennale, da sottoporre al Collegio dei revisori dei conti al fine di acquisirne il parere.
3. Se la dimensione delle perdite è tale da compromettere la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili, oppure quando è compromessa la capacità di far fronte ai debiti liquidi ed esigibili, il Consiglio di amministrazione dichiara il dissesto finanziario e predispone il piano di rientro ai sensi della normativa vigente. L’adozione del piano rappresenta condizione necessaria all’approvazione del bilancio d’esercizio.

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