Art. 17 - Entità di registrazione contabile
Art. 17 - Entità di registrazione contabile1. Le entità di registrazione contabile identificano la natura e la destinazione delle risorse acquisite e impiegate; esse sono coerenti con lo schema organizzativo richiamato all’articolo 13 e ne seguono l’evoluzione.
2. Le entità di registrazione della contabilità economico-patrimoniale sono: le unità analitiche, i progetti e i conti.
3. Le unità analitiche e i progetti esprimono la destinazione e la pertinenza di costi e ricavi. I conti individuano la natura del costo, la natura e la provenienza del ricavo, la natura delle attività e delle passività. L’Ateneo adotta un piano dei conti di contabilità generale e un piano dei conti di contabilità analitica, definiti nel Manuale di contabilità e di controllo di gestione.
4. Ai fini del controllo della disponibilità, le entità di registrazione sono le unità analitiche e i progetti.