Art. 18 - Pianificazione strategica

Art. 18 - Pianificazione strategica

1. Il processo di pianificazione strategica pluriennale è volto a definire gli obiettivi strategici di medio e lungo termine, nonché le azioni per il conseguimento degli stessi, in coerenza con le linee di indirizzo definite dal Ministero competente.
2. Il piano strategico è pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo, allo scopo di orientare l’attività di programmazione delle singole unità organizzative.
3. Gli obiettivi e le azioni individuati nel piano devono essere coerenti con le risorse previste.
4. Il piano strategico è proposto dal Rettore e approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico.
5. Il piano strategico viene approvato ogni tre anni, entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di avvio del triennio. Il Consiglio di amministrazione approva il piano anche qualora il Ministero competente non abbia, a tale data, emanato i decreti contenenti le linee di indirizzo e gli indicatori della programmazione triennale. All’emanazione dei decreti da parte del Ministero competente, il Consiglio di amministrazione riconsidera il piano strategico approvato, emendandolo ove necessario.

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