Art. 19 - Pianificazione economico-finanziaria
Art. 19 - Pianificazione economico-finanziaria1.	Su proposta del Rettore, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico, approva annualmente il piano economico-finanziario triennale, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo. Esso si compone del piano degli obiettivi operativi triennali delle unità organizzative e del budget economico e degli investimenti, che ne garantisce la sostenibilità economico-finanziaria nel medio periodo.
2.	Gli obiettivi operativi sono:
a)	coerenti con gli obiettivi strategici;
b)	rilevanti e pertinenti rispetto alla missione istituzionale dell’Ateneo;
c)	specifici e misurabili attraverso opportuni indicatori;
d)	tali da stimolare miglioramenti nella gestione, in termini di: incremento dei ricavi, incremento della qualità dei servizi erogati, contenimento dei costi;
e)	riferiti ad un arco temporale triennale, declinati per anno al fine di consentire una valutazione periodica del grado di raggiungimento degli stessi.
f)	correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili.
3.	Il consiglio di dipartimento, su proposta del direttore, coadiuvato dalla giunta, definisce gli obiettivi triennali del dipartimento e li sottopone al Consiglio di amministrazione, che ne verifica la coerenza con gli obiettivi indicati nel piano strategico di Ateneo.
4.	Il Direttore generale, sentiti i dirigenti, propone gli obiettivi operativi triennali dell’area servizi amministrativi e tecnici al Consiglio di amministrazione, che ne verifica la coerenza con gli obiettivi indicati nel piano strategico di Ateneo. Dagli obiettivi operativi triennali dell’area servizi amministrativi e tecnici discendono gli obiettivi dei singoli Centri di servizio, secondo il processo descritto nel Manuale di controllo di gestione.