Art. 22 - Esercizio provvisorio
Art. 22 - Esercizio provvisorio1. Qualora non sia possibile approvare il Budget entro la fine dell’esercizio precedente, il Consiglio di amministrazione delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a quattro mesi, sulla base dell’ultimo budget approvato.
2. Nel corso dell’esercizio provvisorio, l’Ateneo può sostenere costi e investimenti in misura non superiore, mensilmente, a un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo budget approvato.
3. Non è soggetto a limitazioni o frazionamenti il sostenimento delle seguenti categorie di costo e investimento:
a. costi e investimenti tassativamente regolati dalla legge;
b. costi e investimenti derivanti da obbligazioni già assunte;
c. costi e investimenti coperti da finanziamenti specifici relativi a progetti;
d. altri costi e investimenti il cui sostenimento è necessario a garantire l’ordinario funzionamento dell’Ateneo, previa approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.