Art. 23 - Variazioni di budget

Art. 23 - Variazioni di budget

1. Le variazioni di budget delle unità organizzative di primo livello dell’amministrazione centrale con impatto economico positivo o nullo sono approvate dal dirigente e sono registrate dalla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo.
2. Le variazioni di budget dei dipartimenti con impatto economico positivo o nullo sono approvate dal consiglio di dipartimento e sono registrate dalla segreteria amministrativa del dipartimento.
3. Le variazioni di budget tra diversi dipartimenti sono approvate dai rispettivi consigli, purché l’impatto economico delle stesse, misurato come differenza tra ricavi e costi, sia positivo o nullo. Le variazioni sono registrate dalla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo.
4. Sono approvate dal Direttore generale, e registrate dalla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo:

a) le variazioni di budget tra diverse unità organizzative di primo livello all’interno dell’area servizi amministrativi e tecnici, purché l’impatto economico della variazione sia positivo o nullo;
b) le destinazioni del Fondo di Riserva dell’area servizi amministrativi e tecnici.
5. Il Consiglio di amministrazione approva le seguenti variazioni:
a) variazioni di budget all’interno delle unità analitiche Ateneo comune, Ricerca e Didattica comune;
b) variazioni di budget tra l’unità analitica Ateneo comune e altre unità organizzative;
c) variazioni di budget tra le unità analitiche Ricerca e Didattica comune e i dipartimenti;
d) variazioni di budget all’interno della stessa unità organizzativa, quando l’impatto economico è negativo;
e) variazioni di budget tra diverse unità organizzative appartenenti alla stessa area quando l’impatto economico è negativo;
f) variazioni tra unità organizzative appartenenti ad aree diverse;
g) variazioni di budget che comportano singoli incrementi nel budget degli investimenti, di importo superiore alla soglia definita dal Consiglio di amministrazione, non coperti da finanziamenti specifici.
6. Il Consiglio di amministrazione approva le variazioni di cui al comma 5 previa valutazione della sostenibilità complessiva dei costi per ammortamenti negli esercizi successivi. A tal fine, la struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo presenta al Consiglio di amministrazione, in occasione della variazione e, in ogni caso, al termine di ogni quadrimestre, la simulazione degli ammortamenti prospettici, non coperti da finanziamenti specifici, riferiti ai dieci anni successivi. Il Consiglio di amministrazione valuta, in quella sede, la sostenibilità economica prospettica degli stessi e assume, eventualmente, gli opportuni provvedimenti di contenimento delle spese per investimento programmate entro la fine dell’esercizio.
7. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 5, la registrazione avviene a cura della struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo.
8. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 5, la registrazione avviene:

i) a cura della segreteria amministrativa, per variazioni all’interno di un dipartimento;
ii) a cura della struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo per variazioni all’interno di un’unità organizzativa dell’amministrazione centrale.
9. In caso di necessità e urgenza, può provvedere alla variazione del budget il Direttore generale con proprio decreto, sottoposto alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile successiva.
10. L’impatto economico va calcolato considerando le variazioni nei ricavi e nei costi (compresi i costi per ammortamenti e gli stanziamenti a Fondo di riserva).

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