Art. 24 - Contabilità economico-patrimoniale generale e analitica

Art. 24 - Contabilità economico-patrimoniale generale e analitica

1. Il sistema contabile dell’Ateneo si compone di:

a) un sistema di contabilità economico-patrimoniale generale in partita doppia;
b) un sistema di contabilità economica analitica.
2. Il sistema di contabilità generale ha lo scopo di stimare il risultato economico e il patrimonio dell’Ateneo. Si ispira ai principi contabili statuiti dalla legge o dalla stessa espressamente richiamati.
3. Il sistema di contabilità analitica è organizzato per unità analitiche e progetti, e rispecchia la struttura organizzativa dell’Ateneo. Il sistema di contabilità analitica ha lo scopo principale di monitorare l’efficienza della gestione, fornendo informazioni in merito a:
a) margini economici generati da unità analitiche e progetti;
b) costi delle attività svolte.
4. Le scritture di contabilità generale e analitica sono registrate dalla struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo e dalle segreterie amministrative di dipartimento.
5. Le scritture di contabilità generale sono raccolte nei libri e registri previsti dalla normativa vigente.

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