Art. 27 - Bilancio d’esercizio unico di Ateneo

Art. 27 - Bilancio d’esercizio unico di Ateneo

1. Ai fini della predisposizione del Bilancio d’esercizio unico di Ateneo, la struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo coordina le operazioni di chiusura dell’esercizio, secondo le modalità definite nel Manuale di contabilità e bilancio.
2. La struttura preposta al bilancio e alle attività di controllo predispone la bozza di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di amministrazione.
3. Il Rettore, o suo delegato, presa visione della bozza di bilancio d’esercizio, redige la relazione sulla gestione e trasmette la bozza completa di bilancio al Collegio dei revisori dei conti, al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione in tempi utili per l’approvazione, entro il 30 aprile, da parte del Consiglio di amministrazione.
4. Il Collegio dei revisori dei conti predispone la relazione al bilancio di cui all’articolo 5, comma 4, decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.
5. Entro il 30 aprile, il Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico e il parere del Collegio dei revisori dei conti, approva il Bilancio d’esercizio unico di Ateneo proposto dal Rettore.
6. Al Bilancio d’esercizio unico di Ateneo è allegato il prospetto contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi di cui all’articolo 4, comma 1, decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.

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