Art. 28 - Rendiconto unico di Ateneo

Art. 28 - Rendiconto unico di Ateneo

1. Contestualmente alla redazione del bilancio d’esercizio, la struttura preposta al bilancio e al controllo di gestione predispone la bozza del Rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria.

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