Art. 36 - Consegnatari dei beni mobili
Art. 36 - Consegnatari dei beni mobili1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna con apposito verbale ai responsabili delle unità organizzative di primo livello.
2. In caso di sostituzione dei responsabili, la consegna ha luogo tramite verbale sottoscritto dal cessante e dal subentrante, nonché dal Direttore generale o dal funzionario da questi delegato.
3. L’elenco dei beni consegnati viene conservato in duplice copia, una presso l’Economo, l’altra presso i consegnatari.