Art. 37 - Carico e scarico dei beni mobili
Art. 37 - Carico e scarico dei beni mobili1. A seguito dell’inventariazione, è emessa dall’ufficio competente adeguata documentazione di presa in carico dei beni, firmata dal consegnatario.
2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo o facilmente deteriorabili.
3. La registrazione in diminuzione dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta con provvedimento del Direttore generale o dai Responsabili delle unità organizzative di primo livello, secondo la competenza.
4. Alla chiusura di ciascun esercizio deve essere garantita la coerenza tra le scritture contabili e l’inventario, nel rispetto dei corretti principi contabili.