Art. 39 - Materiali di consumo

Art. 39 - Materiali di consumo

1. L’Economo provvede alla tenuta di idonea contabilità - a quantità e specie - per gli oggetti di cancelleria ed altri materiali di consumo.
2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio e delle bollette di consegna dei fornitori.
3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante buoni.

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